Lg. 68/99: obbligo di assunzione di un dipendente disabile ogni 10 unità per le aziende superiori ai 15 dipendenti.
Ex art. 14:
La Cooperativa Sociale di tipo "B" inserisce nel suo organico la persona "disabile" in convenzione con la Provincia, sgravando l'azienda e chiedendo in cambio commesse.
La Provincia
Computa il lavoratore assunto dalla Cooperativa nella quota d'obbligo dell'azienda committente.
L'azienda
Assegna alla Cooperativa una o più commesse.
La Cooperativa
Procede all'assunzione di una o più figure disabili a copertura dell'azienda.
VANTAGGI PER L'AZIENDA
Nessun onere di assumere e gestire il personale disabile che a sua volta si troverà a lavorare in un contesto consono alle sue difficoltà e pagherà il servizio al prezzo concordato.
La Cooperativa raggiunge il suo scopo sociale.
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